Sicurezza bis, sventata minaccia per gli ultras

31.08.2019 17:21 di Redazione TUTTOCesena   vedi letture
L'ex ministro dell'Interno
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L'ex ministro dell'Interno
© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Il cosiddetto decreto "sicurezza bis", approvato dal Consiglio dei Ministri uscente lo scorso 10 agosto, sin da subito è stato oggetti di numerose critiche da parte di opposizioni e parti sociali. Ironicamente a finire sotto i riflettori è stata la parte più solidale, quella tesa a fermare scafisti e taxi del mare, mentre è passato molto più un sordina il giro di vite sulle manifestazioni di piazza e negli stadi. Un comma in particolare, l'8 bis dell'articolo 6 del decreto sicurezza, di fatto impediva di sottoscrivere l'abbonamento stagione alla propria squadra a chi fosse stato in passato, indipendentemente dalla data, soggetto di Daspo. A meno di essere oggetto di "riabilitazione": vediamo tutto nel dettaglio.

L'8 bis così recita: "Decorsi almeno tre anni dalla cessazione del divieto di cui al comma 1 (il Daspo, ndr), l'interessato può chiedere la cessazione degli ulteriori effetti pregiudizievoli derivanti dall'applicazione del medesimo divieto. La cessazione è richiesta al questore che ha disposto il divieto [...] ed è concessa se il soggetto ha adottato condotte di ravvedimento operoso, quali la riparazione integrale del danno eventualmente prodotto, mediante il risarcimento anche in forma specifica, qualora sia in tutto o in parte possibile, o la concreta collaborazione con l'autorità di polizia o con l'autorità giudiziaria per l'individuazione degli altri autori o partecipanti ai fatti per i quali è stato adottato il divieto di cui al comma 1, o lo svolgimento di lavori di pubblica utilità, [...] e ha dato prova costante ed effettiva di buona condotta, anche in occasione di manifestazioni sportive."

Ma quali sono questi "effetti pregiudizievoli"? Prova a spiegarlo al Foglio [1] Lorenzo Contucci, avvocato penalista specialista in legislazione anti-violenza, e tra gli esperti ascoltati in Parlamento proprio per meglio redigere il decreto.

Ma hanno recepito il 10 per cento di quanto avevo detto”, spiega al Foglio. “Il Daspo esiste dal 1989. Mi ha chiamato un mio assistito che ha avuto un Daspo nel 1990, e mi ha detto che per questo motivo non riesce a fare la Roma Card. Conseguenza: non  si può abbonare per le partite in casa, anche se può acquistare i biglietti uno per uno. Né può acquistare i biglietti in trasferta, perché pure per quello ci vuole la tessera del tifoso”. Il ventenne che allora agitò un fumogeno di troppo per essere “ripulito” dovrebbe, ora che è cinquantenne, procedere a una “riabilitazione”. Riparare il danno di allora, denunciare qualche complice, fare lavori socialmente utili".

Secondo Contucci, sempre dalle colonne del Foglio, “c’è una interpretazione totalmente erronea dell’articolo 8 della legge Amato. Ai tempi della morte dell’ispettore Raciti si scoprì che alcune società di calcio davano abbonamenti gratuiti o a prezzo agevolato a gruppi ultras che avevano tra loro soggetti diffidati. Quindi è stata fatta questa norma, che è stata riformata attraverso il decreto sicurezza bis ma la cui sostanza è sempre la stessa, secondo cui è vietato alle società di calcio corrispondere facilitazioni o abbonamenti a prezzo agevolato a soggetti che abbiamo avuto il Daspo fino a che non siano stati riabilitati. Io alle Commissioni Affari costituzionali e Giustizia della Camera avevo proposto di inserire una piccola noticina che diceva ‘negli ultimi cinque anni’, ma non sono stato ascoltato”.

Contucci - l'intervista era dello scorso 23 agosto - spiega poi che sarebbe stata necessaria una circolare chiarificatrice per sbloccare la situazione poichè la norma era fino a quel momento soggetta all'interpretazione delle singole questure con risultati anche opposti. Per alcuni l'abbonamento (o la fidelity card) rappresentava un'agevolazione, per altri no: inizialmente anche a Cesena gli ex diffidati si erano quindi visti negare il permesso a sottoscrivere l'abbonamento. A tal proposito si era mossa la stessa società Cesena FC per risolvere la questione ma è apparso subito chiaro come il problema fosse di dimensione nazionale.

Infine la situazione si è sbloccata lo scorso 29 agosto - a Governo ormai caduto - quando lo stesso Viminale ha rilasciato la seguente circolare [2]: 

"A seguito delle note problematiche applicative della recente normativa in oggetto, si è resa necessaria un’approfondita valutazione che ha condotto a riconsiderare la connotazione dell’abbonamento e della fidelity card .

In particolare, il percorso interpretativo ha evidenziato che tali strumenti non rientrano nella categoria delle “facilitazioni, agevolazioni, contributi” e, pertanto, debbono essere estrapolati dall’alveo dell’art.8 del DL 8/2007 e ricompresi in quello dell’art. 9 dello stesso DL, svincolandosi così dal requisito della riabilitazione.

Il quadro di valutazione ha tenuto conto anche del sistema vigente prima dell’introduzione delle ultime misure, che già consentiva, in deroga alle norme allora in vigore, di attenuare gli effetti pregiudizievoli del DASPO espiato, pure in assenza di riabilitazione, permettendo l’acquisto degli abbonamenti ed il rilascio delle tessere del tifoso".

Riassunto: fidelity e abbonamenti non rappresentano un'agevolazione per il tifoso che pertanto, dopo aver scontato il Daspo anche in assenza di riabilitazione può tornare a sottoscrivere la tessera stagionale. Ed è arrivato il via libera anche per Cesena.

[1] https://www.ilfoglio.it/sport/2019/08/23/news/col-decreto-sicurezza-salvini-prende-a-calci-gli-ultras-270708/

[2] https://www.sslazio.it/images/documents/Circolare_per_interpretazione_d.l._sicurezza_bis_PER_MONDO_SPORT-1.pdf